Sentenza 93/1964 (ECLI:IT:COST:1964:93)
Massima numero 2237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  19/11/1964;  Decisione del  19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2234  2235  2236


Titolo
SENT. 93/64 D. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE DI IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - TUTELA GIURISDIZIONALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La eventuale perdita della cosa in conseguenza della inopponibilita' alla esecuzione esattoriale dei diritti dei terzi, parenti ed affini sulla cosa stessa, stabilita dall'art. 207 lett. b) del testo unico sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, trova causa non gia' in una espropriazione per motivi di interesse generale, ma nella legittima sottoposizione del bene all'esecuzione forzata. Non puo' pertanto venire in discussione, a proposito del suddetto articolo 207 lett. b), il terzo comma dell'art. 42 Cost. circa l'obbligo di indennizzo in caso di espropriazione. La decisione dell'intendente di finanza sul reclamo proposto in base all'art. 208, primo comma, del T.U., concludendo un procedimento contenzioso amministrativo, non ha - come ha chiarito la Corte con la sentenza n. 116 del 1963 - carattere giurisdizionale. Tuttavia l'intendente, investito del reclamo, ha l'obbligo di esaminare la conformita' della esecuzione esattoriale alla legge e di provvedere, motivando, sulla istanza di sospensione nonche', ove le doglianze risultino fondate, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro la decisione del reclamo potendo poi esperirsi i normali rimedi giurisdizionali ammessi contro gli atti amministrativi definitivi, e' quindi da escludersi che all'intendente di finanza, nel suddetto procedimento, competano poteri discrezionali e comunque tali da non consentire una adeguata tutela per gli interessati, e che quindi l'art. 208, primo comma, del T.U. violi il diritto di agire e difendersi in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione. - S. nn. 42/1964, 116/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte