Sentenza 95/1964 (ECLI:IT:COST:1964:95)
Massima numero 2239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  19/11/1964;  Decisione del  19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 95/64. LEGGI - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE PROVVISORIO DELLO STATO - DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1946, N. 98 - CONFERIMENTO AL GOVERNO DI POTERI LEGISLATIVI ECCEZIONALI E TEMPORANEI - PRESENTAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI AL PARLAMENTO PER LA RATIFICA - TERMINE - FATTISPECIE - DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 1946, N. 261 - PRESENTAZIONE NEL TERMINE - LEGGE DI RATIFICA DEL 27 MARZO 1952, N. 349, IN MATERIA DI FINANZA LOCALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 98 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata "Ratifica del d.lg. 26 marzo 1948, n. 261 concernente l'assetto della finanza delle province e dei comuni" in riferimento all'art. 6 d.lg. 16 marzo 1946, n. 98, sotto il profilo che il d.lg. n. 261 citato avrebbe dovuto essere presentato entro un anno dalla sua entrata in vigore, per la ratifica. Infatti il termine di un anno si riferisce alla presentazione al Parlamento (tempestivamente effettuata) e non all'approvazione da parte di questo del citato decreto n. 261. - S. nn. 103/1957, 46/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo luogotenenziale  16/03/1946  n. 98  art. 6