Sentenza 96/1964 (ECLI:IT:COST:1964:96)
Massima numero 2240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
19/11/1964; Decisione del
19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/64. FRODI IN MATERIA ALIMENTARE - USO DI ADDITIVI CHIMICI NON AUTORIZZATI - DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - ELENCO DEGLI ADDITIVI CHIMICI NON AUTORIZZATI - NON INTEGRA IL PRECETTO PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
SENT. 96/64. FRODI IN MATERIA ALIMENTARE - USO DI ADDITIVI CHIMICI NON AUTORIZZATI - DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - ELENCO DEGLI ADDITIVI CHIMICI NON AUTORIZZATI - NON INTEGRA IL PRECETTO PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
Testo
Il decreto del Ministro della Sanita', al quale rinvia l'art. 5, lett. g della legge 30 aprile 1962 n. 283, non concorre a costituire il precetto penale che fa divieto di vendere, somministrare o comunque distribuire per il commercio sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati con detto decreto, ma costituisce soltanto un presupposto per l'applicazione del precetto stesso. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Il decreto del Ministro della Sanita', al quale rinvia l'art. 5, lett. g della legge 30 aprile 1962 n. 283, non concorre a costituire il precetto penale che fa divieto di vendere, somministrare o comunque distribuire per il commercio sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati con detto decreto, ma costituisce soltanto un presupposto per l'applicazione del precetto stesso. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte