Sentenza 99/1964 (ECLI:IT:COST:1964:99)
Massima numero 2243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/12/1964; Decisione del
03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2244
Titolo
SENT. 99/64 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 105 - SOSTITUZIONE DI UN GIUDICE IN CASO DI IMPEDIMENTO MEDIANTE CHIAMATA DI UN VICE PRETORE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 106, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 99/64 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 105 - SOSTITUZIONE DI UN GIUDICE IN CASO DI IMPEDIMENTO MEDIANTE CHIAMATA DI UN VICE PRETORE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 106, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) stabilendo che il Presidente del Tribunale - quando manchi o sia impedito un giudice - e non sia possibile provvedere con giudici di altre sezioni - delega, nell'ordine, un pretore, un aggiunto giudiziario od un vice pretore (e quindi anche un vice pretore onorario) non e' in contrasto con l'art. 106 della costituzione per il quale "la legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". E cio' anche senza tener conto dell'argomento letterale e cioe' che la frase "tutte le funzioni" - quale indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie - comprenderebbe non soltanto le funzioni ordinarie, - ma anche quelle temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza. Ed invero, risolvendosi la "nomina" nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilita' di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non puo' essere confusa con un precetto riguardante detto "stato".
L'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) stabilendo che il Presidente del Tribunale - quando manchi o sia impedito un giudice - e non sia possibile provvedere con giudici di altre sezioni - delega, nell'ordine, un pretore, un aggiunto giudiziario od un vice pretore (e quindi anche un vice pretore onorario) non e' in contrasto con l'art. 106 della costituzione per il quale "la legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". E cio' anche senza tener conto dell'argomento letterale e cioe' che la frase "tutte le funzioni" - quale indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie - comprenderebbe non soltanto le funzioni ordinarie, - ma anche quelle temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza. Ed invero, risolvendosi la "nomina" nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilita' di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non puo' essere confusa con un precetto riguardante detto "stato".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 106
Altri parametri e norme interposte