Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ammissibilità - Autorizzazione a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 595, comma 3, cod. pen., è dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che è pertanto autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali. Se la rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica esercitata dal CNOG non è sufficiente a legittimarne l'intervento - tanto più a fronte della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae; e che neppure valgono ex se a legittimare l'intervento le funzioni di autogoverno e promozione della professione giornalistica svolte dal CNOG; né, infine, il suo generico interesse a vedere eliminata la menomazione di un diritto fondamentale che si riferisce alla sua "sfera di competenza", in difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo -, tuttavia sussiste, nella specie, un nesso con il rapporto giuridico dedotto in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dagli artt. 20, primo comma, lett. d), 39 e 48, primo comma, della legge n. 69 del 1963, sull'ordinamento della professione di giornalista. Infatti, dall'eventuale condanna penale e dalla sua gravità, a carico del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento a quo, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei loro confronti. (Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla sentenza n. 272 del 2012; a contrariis, sentenze n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n.180 del 2018; ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2015, allegata all'ordinanza n. 200 del 2015; ordinanza letta all'udienza del 25 novembre 2003, allegata all'ordinanza n. 50 del 2004).
Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale è ammissibile l'intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale quando l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019, ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 206 del 2019, e ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 204 del 2019).