Sentenza 100/1964 (ECLI:IT:COST:1964:100)
Massima numero 2246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
03/12/1964; Decisione del
03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2245
Titolo
SENT. 100/64 B. SUCCESSIONI - LEGGE TRIBUTARIA - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 77 - SUBORDINAZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ALLA DIMOSTRAZIONE DEL PREVIO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA OVE NON SUSSISTA ESENZIONE - COSTITUISCE ONERE FISCALE CHE COMPRIME ECCESSIVAMENTE IL DIRITTO ALL'AZIONE - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 100/64 B. SUCCESSIONI - LEGGE TRIBUTARIA - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 77 - SUBORDINAZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ALLA DIMOSTRAZIONE DEL PREVIO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA OVE NON SUSSISTA ESENZIONE - COSTITUISCE ONERE FISCALE CHE COMPRIME ECCESSIVAMENTE IL DIRITTO ALL'AZIONE - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Quando la Corte dichiarava non fondata la questione di legittimita' proposta in relazione a leggi sulle imposte di bollo e di registro, aveva all'esame ipotesi di tributi riguardanti il documento probatorio della pretesa fatta valere in giudizio; in modo che l'onere di soddisfarli incideva, non sull'azione, ma sulla disponibilita' di mezzi probatori e, nel caso di scrittura richiesta ad substantiam, sulla disponibilita' della situazione sostanziale. La norma contenuta nell'art. 77 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 invece non opera ne' sulla disponibilita' della situazione sostanziale, perche' il titolo successorio, se esiste, rimane nella sfera dell'erede o del legatario per quanto non lo si possa far valere, ne' sulla disponibilita' della prova di quel titolo, perche' l'imposta riguarda il trasferimento mortis causa, non la dimostrazione della sua esistenza. Essa opera sull'azione perche' impedisce di esperire anche i diritti successori sulla cui prova ed esistenza non sorge contestazione; e impedisce tale esperimento senza permettere scelte di convenienza quando l'imposta di successione e' di ammontare superiore al valore del diritto singolo per cui si invoca la protezione giudiziaria. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 77 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta; in conseguenza la stessa sorte subiranno gli artt. 79 e 80 della predetta legge in quanto sanzionano con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e soprattasse, l'inosservanza dell'onere previsto dalla norma impugnata (art. 77) per l'esercizio dell'azione giudiziaria. - S. nn. 45/1963 e 113/1963, 47/1964 e 91/1964.
Quando la Corte dichiarava non fondata la questione di legittimita' proposta in relazione a leggi sulle imposte di bollo e di registro, aveva all'esame ipotesi di tributi riguardanti il documento probatorio della pretesa fatta valere in giudizio; in modo che l'onere di soddisfarli incideva, non sull'azione, ma sulla disponibilita' di mezzi probatori e, nel caso di scrittura richiesta ad substantiam, sulla disponibilita' della situazione sostanziale. La norma contenuta nell'art. 77 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 invece non opera ne' sulla disponibilita' della situazione sostanziale, perche' il titolo successorio, se esiste, rimane nella sfera dell'erede o del legatario per quanto non lo si possa far valere, ne' sulla disponibilita' della prova di quel titolo, perche' l'imposta riguarda il trasferimento mortis causa, non la dimostrazione della sua esistenza. Essa opera sull'azione perche' impedisce di esperire anche i diritti successori sulla cui prova ed esistenza non sorge contestazione; e impedisce tale esperimento senza permettere scelte di convenienza quando l'imposta di successione e' di ammontare superiore al valore del diritto singolo per cui si invoca la protezione giudiziaria. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 77 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta; in conseguenza la stessa sorte subiranno gli artt. 79 e 80 della predetta legge in quanto sanzionano con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e soprattasse, l'inosservanza dell'onere previsto dalla norma impugnata (art. 77) per l'esercizio dell'azione giudiziaria. - S. nn. 45/1963 e 113/1963, 47/1964 e 91/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte