Sentenza 101/1964 (ECLI:IT:COST:1964:101)
Massima numero 2247
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/12/1964;  Decisione del  03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2248  2249


Titolo
SENT. 101/64 A. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CACCIA - NOMINA DA PARTE DELLA REGIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA CACCIA - CONFLITTO SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Giunta provinciale di Bolzano nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige avverso il D.P. Giunta reg. T.A.A. 28 gennaio 1964 n. 7, con il quale si e' proceduto alla costituzione per il triennio 1964-1966 del comitato provinciale della caccia per la provincia di Bolzano, in quanto l'art. 37 legge delegata 10 giugno 1955, n. 987 (che, in applicazione del principio del decentramento, trasferisce dal Ministero dell'agricoltura ai presidenti provinciali la funzione della formazione dei comitati provinciali della caccia), di cui la Provincia assume la violazione nel suo ricorso, viene ad essere considerato non gia' fonte del potere rivendicato ma solo norma integrativa del contenuto dell'art. 13 comma terzo dello Statuto regionale, secondo il quale sono mantenute alle due provincie di Trento e di Bolzano le attribuzioni loro conferite dalle leggi in vigore, e che ha appunto la funzione di conferire rango costituzionale al novero delle competenze in esso genericamente indicate con riferimento alla loro vigenza in un determinato momento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte