Sentenza 101/1964 (ECLI:IT:COST:1964:101)
Massima numero 2249
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/12/1964;  Decisione del  03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2247  2248


Titolo
SENT. 101/64 C. DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 150, ARTT. 4 E 5 - OPERATIVITA' RISPETTO ESCLUSIVAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CACCIA: FORMAZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI.

Testo
Le norme sul decentramento amministrativo, secondo si desume anche dagli artt. 4 e 5 della legge di delega (11 marzo 1953 n. 150), e 73 del decreto delegato (D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987), trovano applicazione soltanto nelle Regioni a statuto ordinario: In particolare, estendendo alla Provincia di Bolzano il principio del decentramento riguardo alla formazione dei comitati provinciali per la caccia si verrebbe a sottrarre alla regione una parte delle funzioni amministrative ad essa spettanti a tenore dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte