Sentenza 102/1964 (ECLI:IT:COST:1964:102)
Massima numero 2250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/12/1964; Decisione del
03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 102/64. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - COD. PROC. PEN., ART. 74 - FACOLTA' DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI RICHIEDERE GLI ATTI E DISPORRE CHE SI PROCEDA NONOSTANTE CHE IL PRETORE ABBIA DECISO DI NON DOVERSI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE - NON VIOLA GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 102/64. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - COD. PROC. PEN., ART. 74 - FACOLTA' DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI RICHIEDERE GLI ATTI E DISPORRE CHE SI PROCEDA NONOSTANTE CHE IL PRETORE ABBIA DECISO DI NON DOVERSI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE - NON VIOLA GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 74 Cod. proc. pen., in quanto prescrive che, dopo il decreto del pretore di non doversi promuovere l'azione penale, il Procuratore della Repubblica puo' "richiedere gli atti e disporre invece che si proceda", non e' in contrasto con le norme contenute negli articoli 101, primo cpv. e 107, secondo cpv. della Costituzione, che intendono escludere qualsiasi principio di gerarchia nell'ordine giudiziario. La norma del codice di procedura penale, invero, non conferisce al Procuratore della Repubblica ne' il potere di dare ordini, ne' quello di annullamento, i quali sarebbero fra gli elementi costitutivi piu' importanti del rapporto gerarchico. Non di dare ordini, perche' nonostante la impropria formula legislativa "dispone", quello del Procuratore della Repubblica permane un potere di richiesta - sia pure vincolante per il giudice - di assunzione di ulteriori prove, in attuazione della esigenza di giustizia sostanziale che nessuna indagine venga pretermessa nella ricerca della verita'. E siffatto potere consegue dalla regolamentazione legislativa dei rapporti tra organo requirente e organo giudicante, apprestata tenendo conto della specifica funzione del P.M., cui compete promuovere ed esercitare l'azione penale. Ne' e' esatto che la norma impugnata conferisce al Procuratore della Repubblica un potere di annullamento, in quanto il decreto con il quale il giudice dichiara di non doversi promuovere l'azione penale non chiude ne' definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler iniziare, e, riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale.
La norma contenuta nell'art. 74 Cod. proc. pen., in quanto prescrive che, dopo il decreto del pretore di non doversi promuovere l'azione penale, il Procuratore della Repubblica puo' "richiedere gli atti e disporre invece che si proceda", non e' in contrasto con le norme contenute negli articoli 101, primo cpv. e 107, secondo cpv. della Costituzione, che intendono escludere qualsiasi principio di gerarchia nell'ordine giudiziario. La norma del codice di procedura penale, invero, non conferisce al Procuratore della Repubblica ne' il potere di dare ordini, ne' quello di annullamento, i quali sarebbero fra gli elementi costitutivi piu' importanti del rapporto gerarchico. Non di dare ordini, perche' nonostante la impropria formula legislativa "dispone", quello del Procuratore della Repubblica permane un potere di richiesta - sia pure vincolante per il giudice - di assunzione di ulteriori prove, in attuazione della esigenza di giustizia sostanziale che nessuna indagine venga pretermessa nella ricerca della verita'. E siffatto potere consegue dalla regolamentazione legislativa dei rapporti tra organo requirente e organo giudicante, apprestata tenendo conto della specifica funzione del P.M., cui compete promuovere ed esercitare l'azione penale. Ne' e' esatto che la norma impugnata conferisce al Procuratore della Repubblica un potere di annullamento, in quanto il decreto con il quale il giudice dichiara di non doversi promuovere l'azione penale non chiude ne' definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler iniziare, e, riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte