Sentenza 103/1964 (ECLI:IT:COST:1964:103)
Massima numero 2251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
03/12/1964; Decisione del
03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 103/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Rientra nei poteri della corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio. (Nel caso di specie il giudice a quo ha indicato per errore l'art. 6 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 concernente la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte; nella motivazione dell'ordinanza risulta, invece, che la norma impugnata va identificata nell'art. 7 dello stesso regio decreto prevedente i casi nei quali l'Intendente di Finanze deve dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali).
Rientra nei poteri della corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio. (Nel caso di specie il giudice a quo ha indicato per errore l'art. 6 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 concernente la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte; nella motivazione dell'ordinanza risulta, invece, che la norma impugnata va identificata nell'art. 7 dello stesso regio decreto prevedente i casi nei quali l'Intendente di Finanze deve dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23