Sentenza 103/1964 (ECLI:IT:COST:1964:103)
Massima numero 2251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/12/1964;  Decisione del  03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2252  2253


Titolo
SENT. 103/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
Rientra nei poteri della corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio. (Nel caso di specie il giudice a quo ha indicato per errore l'art. 6 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 concernente la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte; nella motivazione dell'ordinanza risulta, invece, che la norma impugnata va identificata nell'art. 7 dello stesso regio decreto prevedente i casi nei quali l'Intendente di Finanze deve dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23