Sentenza 103/1964 (ECLI:IT:COST:1964:103)
Massima numero 2252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/12/1964;  Decisione del  03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2251  2253


Titolo
SENT. 103/64 B. COMMISSIONI TRIBUTARIE DISTRETTUALI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE SPECIALE SANCITI DALL'ART. 108, SECONDO COMMA COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA QUESTIONE LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme contenute negli artt. 2 e 4 del R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88 e negli artt. 2, 5, 7 e 10 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516, relative al procedimento di formazione delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, contengono criteri sufficienti per la scelta dei membri effettivi e supplenti delle Commissioni, nonche' garanzie idonee per assicurare ad essi quella indipendenza e quella posizione "super partes" che sono attributi connaturali alla funzione giurisdizionale. Le norme stesse non sono in contrasto col precetto dell'art. 108, comma secondo, della Costituzione che vuole assicurata l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. L'inamovibilita' e' requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l'effettiva indipendenza per il periodo nel quale esplicano le loro funzioni. I componenti delle commissioni distrettuali delle imposte durano in carica quattro anni e non possono essere revocati per alcun motivo, ne' dichiarati decaduti salvo in caso di trasferimento della residenza in altro distretto o perdita della qualifica di contribuente, nonche' i casi previsti dall'art. 7 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516. Avuto riguardo ai criteri che regolano le eventuali dichiarazioni di decadenza dei componenti delle commissioni distrettuali, ben puo' ritenersi che la inamovibilita' e, con essa, l'indipendenza di detti componenti siano sufficientemente assicurate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte