Sentenza 103/1964 (ECLI:IT:COST:1964:103)
Massima numero 2253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/12/1964;  Decisione del  03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2251  2252


Titolo
SENT. 103/64 C. COMMISSIONI TRIBUTARIE DISTRETTUALI - NOMINA DEI MEMBRI DA PARTE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - PRETESA LORO SUBORDINAZIONE ALL'INTENDENTE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DELLA RICUSAZIONE E ASTENSIONE.

Testo
I membri delle commissioni distrettuali delle imposte non sono soggetti all'Intendente ma, al pari degli altri giudici sono soggetti soltanto alla legge in quanto l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le commissioni sara' indirizzato esclusivamente alla applicazione della legge, ed aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. La "nomina su designazione" da parte dell'Intendente di finanza dei membri delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, non pone il contribuente in uno stato di inferiorita' rispetto all'amministrazione finanziaria sia perche' gli istituti della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c. - agevolmente applicabili anche ai componenti delle commissioni, stante la presenza dei membri supplenti (due per ogni sezione) - valgono ad assicurare il requisito dell'imparzialita' del giudizio con riguardo alla singola controversia, sia perche' il processo davanti alle commissioni e' disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del contribuente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte