Sentenza 103/1964 (ECLI:IT:COST:1964:103)
Massima numero 2253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
03/12/1964; Decisione del
03/12/1964
Deposito del 07/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/64 C. COMMISSIONI TRIBUTARIE DISTRETTUALI - NOMINA DEI MEMBRI DA PARTE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - PRETESA LORO SUBORDINAZIONE ALL'INTENDENTE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DELLA RICUSAZIONE E ASTENSIONE.
SENT. 103/64 C. COMMISSIONI TRIBUTARIE DISTRETTUALI - NOMINA DEI MEMBRI DA PARTE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - PRETESA LORO SUBORDINAZIONE ALL'INTENDENTE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DELLA RICUSAZIONE E ASTENSIONE.
Testo
I membri delle commissioni distrettuali delle imposte non sono soggetti all'Intendente ma, al pari degli altri giudici sono soggetti soltanto alla legge in quanto l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le commissioni sara' indirizzato esclusivamente alla applicazione della legge, ed aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. La "nomina su designazione" da parte dell'Intendente di finanza dei membri delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, non pone il contribuente in uno stato di inferiorita' rispetto all'amministrazione finanziaria sia perche' gli istituti della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c. - agevolmente applicabili anche ai componenti delle commissioni, stante la presenza dei membri supplenti (due per ogni sezione) - valgono ad assicurare il requisito dell'imparzialita' del giudizio con riguardo alla singola controversia, sia perche' il processo davanti alle commissioni e' disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del contribuente.
I membri delle commissioni distrettuali delle imposte non sono soggetti all'Intendente ma, al pari degli altri giudici sono soggetti soltanto alla legge in quanto l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le commissioni sara' indirizzato esclusivamente alla applicazione della legge, ed aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. La "nomina su designazione" da parte dell'Intendente di finanza dei membri delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, non pone il contribuente in uno stato di inferiorita' rispetto all'amministrazione finanziaria sia perche' gli istituti della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c. - agevolmente applicabili anche ai componenti delle commissioni, stante la presenza dei membri supplenti (due per ogni sezione) - valgono ad assicurare il requisito dell'imparzialita' del giudizio con riguardo alla singola controversia, sia perche' il processo davanti alle commissioni e' disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del contribuente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte