Sentenza 38/2020 (ECLI:IT:COST:2020:38)
Massima numero 41474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
15/01/2020; Decisione del
15/01/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione in ordine al principio fondamentale della legislazione statale asseritamente violato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione in ordine al principio fondamentale della legislazione statale asseritamente violato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018. Contrariamente a quanto eccepito dalla Regione, il principio fondamentale che il ricorrente assume violato risulta chiaramente indicato nell'impugnativa.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018. Contrariamente a quanto eccepito dalla Regione, il principio fondamentale che il ricorrente assume violato risulta chiaramente indicato nell'impugnativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
17/12/2018
n. 19
art. 135
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte