Sentenza 107/1964 (ECLI:IT:COST:1964:107)
Massima numero 2258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/12/1964; Decisione del
04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 107/64. EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - CODICE PENALE, ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 13, PRIMO COMMA, 16, PRIMO COMMA, E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 107/64. EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - CODICE PENALE, ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 13, PRIMO COMMA, 16, PRIMO COMMA, E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 570, comma primo, codice penale, non punisce la moglie che si rifiuti di seguire il marito nella residenza da costui fissata, o che abbandoni il domicilio domestico, ma il coniuge (sia marito o moglie) il quale, mediante il citato rifiuto o abbandono, si sottrae all'obbligo fondamentale della societa' familiare consistente nella reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, l'art. 570 cod. pen. non viola il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 Cost.; allo stesso modo non puo' essere ritenuto sussistente il contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, Cost. atteso che l'inviolabilita' della liberta' personale e della liberta' di circolazione e soggiorno non possono ritenersi violate da limitazioni poste in relazione ad un particolare status della persona.
L'art. 570, comma primo, codice penale, non punisce la moglie che si rifiuti di seguire il marito nella residenza da costui fissata, o che abbandoni il domicilio domestico, ma il coniuge (sia marito o moglie) il quale, mediante il citato rifiuto o abbandono, si sottrae all'obbligo fondamentale della societa' familiare consistente nella reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, l'art. 570 cod. pen. non viola il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 Cost.; allo stesso modo non puo' essere ritenuto sussistente il contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, Cost. atteso che l'inviolabilita' della liberta' personale e della liberta' di circolazione e soggiorno non possono ritenersi violate da limitazioni poste in relazione ad un particolare status della persona.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 16
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte