Sentenza 107/1964 (ECLI:IT:COST:1964:107)
Massima numero 2258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  04/12/1964;  Decisione del  04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 107/64. EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - CODICE PENALE, ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 13, PRIMO COMMA, 16, PRIMO COMMA, E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 570, comma primo, codice penale, non punisce la moglie che si rifiuti di seguire il marito nella residenza da costui fissata, o che abbandoni il domicilio domestico, ma il coniuge (sia marito o moglie) il quale, mediante il citato rifiuto o abbandono, si sottrae all'obbligo fondamentale della societa' familiare consistente nella reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, l'art. 570 cod. pen. non viola il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 Cost.; allo stesso modo non puo' essere ritenuto sussistente il contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, Cost. atteso che l'inviolabilita' della liberta' personale e della liberta' di circolazione e soggiorno non possono ritenersi violate da limitazioni poste in relazione ad un particolare status della persona.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 16  co. 1

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte