Sentenza 108/1964 (ECLI:IT:COST:1964:108)
Massima numero 2259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/12/1964; Decisione del
04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2260
Titolo
SENT. 108/64 A. PROSTITUZIONE - LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, ART. 3, N. 3 - SANZIONE A CARICO DEL GESTORE O PREPOSTO AD UN ALBERGO CHE "TOLLERI ABITUALMENTE LA PRESENZA DI UNA O PIU' PERSONE CHE NELL'INTERNO DEL LOCALE STESSO SI DANNO ALLA PROSTITUZIONE" - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 108/64 A. PROSTITUZIONE - LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, ART. 3, N. 3 - SANZIONE A CARICO DEL GESTORE O PREPOSTO AD UN ALBERGO CHE "TOLLERI ABITUALMENTE LA PRESENZA DI UNA O PIU' PERSONE CHE NELL'INTERNO DEL LOCALE STESSO SI DANNO ALLA PROSTITUZIONE" - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o il preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione". E cio' perche' la norma non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, ne' impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona, ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attivita' ben diverse da quelle per le quali e' stata autorizzata l'apertura e vieta, quindi, che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione, punendo, peraltro, il proprietario, il gestore, o il preposto che in essi tolleri l'esercizio della prostituzione.
Non contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o il preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione". E cio' perche' la norma non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, ne' impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona, ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attivita' ben diverse da quelle per le quali e' stata autorizzata l'apertura e vieta, quindi, che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione, punendo, peraltro, il proprietario, il gestore, o il preposto che in essi tolleri l'esercizio della prostituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte