Sentenza 109/1964 (ECLI:IT:COST:1964:109)
Massima numero 2261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  04/12/1964;  Decisione del  04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 109/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE A QUO RICONOSCIUTA NELL'ORDINANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata inammissibile se il giudice a quo, nel testo dell'ordinanza di rimessione, esclude la sua competenza a giudicare sull'applicabilita' o meno della norma denunziata al rapporto controverso, e riconosca che tale competenza spetta a diversa autorita' giurisdizionale, innanzi alla quale rimetta le parti per la riassunzione del giudizio. (Nella fattispecie il pretore di S. Dona' di Piave, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 27 gennaio 1963, n. 19 "sull'avviamento commerciale", aveva premesso che il suo esame era limitato ad accertare le condizioni che giustificavano la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., e rimetteva le parti per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, competente per ragioni di valore, nel termine di sei mesi dalla data di decisione della Corte costituzionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte