Sentenza 110/1964 (ECLI:IT:COST:1964:110)
Massima numero 2262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/12/1964; Decisione del
04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 110/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 1 - INERENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'- LAVORATIVA INDIPENDENTEMENTE DAL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIMITE DI ETA' - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON L'ART. 37 LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218 - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA ED EVOLUTIVA DELLA LEGGE DELEGANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 1 - INERENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'- LAVORATIVA INDIPENDENTEMENTE DAL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIMITE DI ETA' - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON L'ART. 37 LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218 - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA ED EVOLUTIVA DELLA LEGGE DELEGANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che "le persone soggette alle assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' se uomini e se donne il cinquantacinquesimo", non e' viziato di illegittimita' costituzionale, per eccesso dai limiti della delega, in relazione agli articoli 5 e 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed in riferimento agli articoli 70, 76 e 77 della Costituzione. E cio' perche' l'articolo 37 della suddetta legge ha conferito al Governo la facolta' di emanare "in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonche' norme intese a: 1) coordinare le vigenti norme nelle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riguarda l'ordinamento degli organi e dei servizi; 2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia". E se la ripetuta legge nell'articolo 5 prevede il venir meno dell'obbligo assicurativo al compimento dei sessanta e cinquantacinque anni di eta', l'articolo 27 dispone che tale obbligo "non cessa" al compimento della eta' pensionabile, usando tale termine in relazione alle precedenti norme della legge del 1939, che fissavano una eta' di cessazione dell'obbligo stesso. E poiche' la norma dell'articolo 27 e' coordinata con quella dell'art. 12, che prevede, per i pensionati della previdenza sociale che lavorino alle dipendenze altrui, una trattenuta sulla retribuzione da versare all'I.N.P.S., ed e' coordinata altresi' con le altre norme che prevedono la concessione di uno o piu' supplementi di pensione, il cui presupposto giuridico ed economico e' appunto il versamento obbligatorio dei contributi assicurativi effettuati dopo il compimento della eta' pensionabile, consegue che il legislatore delegato, nell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha ribadito uno dei principi fondamentali in merito ai lavoratori che prestino attivita' lavorativa retribuita dopo superata l'eta' pensionabile.
L'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che "le persone soggette alle assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' se uomini e se donne il cinquantacinquesimo", non e' viziato di illegittimita' costituzionale, per eccesso dai limiti della delega, in relazione agli articoli 5 e 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed in riferimento agli articoli 70, 76 e 77 della Costituzione. E cio' perche' l'articolo 37 della suddetta legge ha conferito al Governo la facolta' di emanare "in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonche' norme intese a: 1) coordinare le vigenti norme nelle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riguarda l'ordinamento degli organi e dei servizi; 2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia". E se la ripetuta legge nell'articolo 5 prevede il venir meno dell'obbligo assicurativo al compimento dei sessanta e cinquantacinque anni di eta', l'articolo 27 dispone che tale obbligo "non cessa" al compimento della eta' pensionabile, usando tale termine in relazione alle precedenti norme della legge del 1939, che fissavano una eta' di cessazione dell'obbligo stesso. E poiche' la norma dell'articolo 27 e' coordinata con quella dell'art. 12, che prevede, per i pensionati della previdenza sociale che lavorino alle dipendenze altrui, una trattenuta sulla retribuzione da versare all'I.N.P.S., ed e' coordinata altresi' con le altre norme che prevedono la concessione di uno o piu' supplementi di pensione, il cui presupposto giuridico ed economico e' appunto il versamento obbligatorio dei contributi assicurativi effettuati dopo il compimento della eta' pensionabile, consegue che il legislatore delegato, nell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha ribadito uno dei principi fondamentali in merito ai lavoratori che prestino attivita' lavorativa retribuita dopo superata l'eta' pensionabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 5
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37