Sentenza 111/1964 (ECLI:IT:COST:1964:111)
Massima numero 2263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/12/1964; Decisione del
04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 111/64. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 62, N. 6 - ATTENUANTE COSTITUITA DAL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ABBIA LUOGO PRIMA DEL GIUDIZIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COST., ART. 24 - INTERPRETAZIONE - TUTELA PROCESSUALE ACCORDATA AI TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SECONDO LA LORO CONFIGURAZIONE DI DIRITTO SOSTANZIALE.
SENT. 111/64. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 62, N. 6 - ATTENUANTE COSTITUITA DAL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ABBIA LUOGO PRIMA DEL GIUDIZIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COST., ART. 24 - INTERPRETAZIONE - TUTELA PROCESSUALE ACCORDATA AI TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SECONDO LA LORO CONFIGURAZIONE DI DIRITTO SOSTANZIALE.
Testo
L'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale per la applicazione della relativa attenuante, presuppone un effettivo, oltre che tempestivo (dovendo eseguirsi "prima del giudizio") e volontario (e come tale indice di ravvedimento) risarcimento dei danni causati dal reato. Pertanto la suddetta norma rientra fra quelle per effetto delle quali il raggiungimento di determinati fini dipende dall'adempimento di un onere patrimoniale e che di conseguenza comportano una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongano di conseguire. Non sempre ed in ogni caso, tuttavia, le norme di tal genere si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, ma solo quando la disparita' delle condizioni economiche, rendendo impossibile ai soggetti non abbienti il soddisfacimento dell'onere; a) impedisca l'esercizio di un diritto gia' a tutti parimenti riconosciuto e garantito da altre norme della Costituzione, oppure: b) in difetto di una giustificazione del precetto, ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, vengano a crearsi non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio. Nel senso dell'art. 62 n. 6, prima parte, del codice penale non ricorrono tuttavia ne' la ipotesi sub a) ne' la ipotesi sub b): non la ipotesi sub a) non sussistendo la dedotta violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio di cui all'art. 24 Cost., giacche' la norma in questione, avendo natura sostanziale, non ha attinenza con i mezzi processuali garantiti dall'art. 24 Cost., a tutela delle situazioni giuridiche subiettive, cosi' come queste scaturiscono dalla legge sostanziale; non l'ipotesi sub b) poiche' la norma in questione e' giustificata da ragioni di pubblico interesse ravvisabili se non direttamente negli interessi della vittima, nella effettiva e complessiva valutazione dei danni conseguenti al reato.
L'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale per la applicazione della relativa attenuante, presuppone un effettivo, oltre che tempestivo (dovendo eseguirsi "prima del giudizio") e volontario (e come tale indice di ravvedimento) risarcimento dei danni causati dal reato. Pertanto la suddetta norma rientra fra quelle per effetto delle quali il raggiungimento di determinati fini dipende dall'adempimento di un onere patrimoniale e che di conseguenza comportano una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongano di conseguire. Non sempre ed in ogni caso, tuttavia, le norme di tal genere si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, ma solo quando la disparita' delle condizioni economiche, rendendo impossibile ai soggetti non abbienti il soddisfacimento dell'onere; a) impedisca l'esercizio di un diritto gia' a tutti parimenti riconosciuto e garantito da altre norme della Costituzione, oppure: b) in difetto di una giustificazione del precetto, ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, vengano a crearsi non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio. Nel senso dell'art. 62 n. 6, prima parte, del codice penale non ricorrono tuttavia ne' la ipotesi sub a) ne' la ipotesi sub b): non la ipotesi sub a) non sussistendo la dedotta violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio di cui all'art. 24 Cost., giacche' la norma in questione, avendo natura sostanziale, non ha attinenza con i mezzi processuali garantiti dall'art. 24 Cost., a tutela delle situazioni giuridiche subiettive, cosi' come queste scaturiscono dalla legge sostanziale; non l'ipotesi sub b) poiche' la norma in questione e' giustificata da ragioni di pubblico interesse ravvisabili se non direttamente negli interessi della vittima, nella effettiva e complessiva valutazione dei danni conseguenti al reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte