Sentenza 112/1964 (ECLI:IT:COST:1964:112)
Massima numero 2264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
04/12/1964; Decisione del
04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 112/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IN SEDE DI ACCERTAMENTI A SOSTEGNO DI UNA DOMANDA DI REVISIONE DI SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA.
SENT. 112/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IN SEDE DI ACCERTAMENTI A SOSTEGNO DI UNA DOMANDA DI REVISIONE DI SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA.
Testo
Il giudice dell'esecuzione, allorquando viene richiesto di nuovi accertamenti a sostegno di una domanda di revisione, presentata, ai sensi dell'art. 554, n. 3, Cod. proc. pen., nei confronti di una sentenza penale irrevocabile, non ha alcuna potesta' decisoria, ma esplica una funzione meramente istruttoria - e percio' accessoria - in vista e al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo alla Corte di cassazione. Egli non e' pertanto legittimato a proporre questioni di legittimita' costituzionale. (Nella specie era stata proposta, dal giudice dell'esecuzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 109/1962, 44/1963.
Il giudice dell'esecuzione, allorquando viene richiesto di nuovi accertamenti a sostegno di una domanda di revisione, presentata, ai sensi dell'art. 554, n. 3, Cod. proc. pen., nei confronti di una sentenza penale irrevocabile, non ha alcuna potesta' decisoria, ma esplica una funzione meramente istruttoria - e percio' accessoria - in vista e al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo alla Corte di cassazione. Egli non e' pertanto legittimato a proporre questioni di legittimita' costituzionale. (Nella specie era stata proposta, dal giudice dell'esecuzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 109/1962, 44/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23