Sentenza 38/2020 (ECLI:IT:COST:2020:38)
Massima numero 41475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
15/01/2020; Decisione del
15/01/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione in ordine al parametro costituzionale asseritamente violato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione in ordine al parametro costituzionale asseritamente violato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, dal ricorso emergono con chiarezza, insieme alla ricostruzione del complessivo quadro normativo, anche le ragioni della dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, dal ricorso emergono con chiarezza, insieme alla ricostruzione del complessivo quadro normativo, anche le ragioni della dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
17/12/2018
n. 19
art. 135
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte