Ordinanza 113/1964 (ECLI:IT:COST:1964:113)
Massima numero 2265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  04/12/1964;  Decisione del  04/12/1964
Deposito del 11/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 113/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IL 21 MAGGIO 1964: "AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEGLI AUTOSERVIZI PER VIAGGIATORI IN REGIME DI CONCESSIONE" - RINUNCIA AL RICORSO DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO - ACCETTAZIONE DELLA REGIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
Se il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana rinunci (con atto depositato in cancelleria) al ricorso proposto (in via principale) contro una legge approvata dall'Assemblea regionale (nella specie: legge approvata il 21 maggio 1964 e intitolata "Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione") e la Regione accetti tale rinuncia (con dichiarazione in calce alla medesima) il processo ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale va dichiarato estinto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 25