Sentenza 114/1964 (ECLI:IT:COST:1964:114)
Massima numero 2266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
16/12/1964; Decisione del
16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 114/64. PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT. 128, SECONDO COMMA, E 131, SECONDO COMMA - NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ALL'IMPUTATO E SANZIONI PER L'ABBANDONO DELLA DIFESA - RIENTRA NEGLI "APPOSITI ISTITUTI" PREVISTI DALL'ART. 24, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 114/64. PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT. 128, SECONDO COMMA, E 131, SECONDO COMMA - NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ALL'IMPUTATO E SANZIONI PER L'ABBANDONO DELLA DIFESA - RIENTRA NEGLI "APPOSITI ISTITUTI" PREVISTI DALL'ART. 24, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo per gli avvocati e procuratori di prestare nei giudizi penali la difesa di ufficio, posto dall'art. 128, secondo comma, c.p.p., implica la difesa gratuita dei non abbienti, come precisato dall'art. 4 R.D. 28 maggio 1931 n. 602, secondo il quale la difesa d'ufficio e' gratuita per gli imputati che si trovano nelle condizioni per le quali e' ammesso il gratuito patrocinio. Lo stato di poverta' dell'imputato non costituisce giusta causa per il rifiuto dell'incarico ai sensi dell'art. 131, secondo comma c.p.p. e percio', se il rifiuto si verifica, sono applicabili le sanzioni ivi previste. Il riferimento alla espressione "istituti" dell'art. 24, terzo comma Cost., non si richiama ad organismi superindividuali ma a complessi di norme regolatrici di determinati rapporti unitariamente considerati. Il gratuito patrocinio, anche nella disciplina attuale, e il complesso delle norme comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti sono compresi nella espressione "appositi istituti" del terzo comma, dell'articolo 24 Cost. Il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme fissato dal primo comma dell'art. 35 Cost., non esclude che in base alla legge possano essere imposte prestazioni gratuite per ragioni di interesse generale, in relazione a quanto disposto dall'art. 23 Cost. Nel caso dell'obbligo della difesa gratuita, la previsione di una saltuaria prestazione obbligatoria a difesa dei non abbienti non contrasta ne' con l'art. 35 Cost. ne' con il sistema dei principi che da esso si ricavano. Si tratta di un obbligo fondato sull'interesse pubblico di dare assistenza ai non abbienti e di assicurare, nella dialettica processuale, la collaborazione della difesa. La sua prestazione non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perche' la gratuita' e' limitata ai casi in cui non e' possibile ripetere gli onorari, sia perche' l'ufficio non altera la disciplina economica della professione in modo da impedire che sia tutelato il suo decoro. La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128 comma secondo e 131 comma secondo c.p.p. in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 35 comma primo cost., non e' fondata.
L'obbligo per gli avvocati e procuratori di prestare nei giudizi penali la difesa di ufficio, posto dall'art. 128, secondo comma, c.p.p., implica la difesa gratuita dei non abbienti, come precisato dall'art. 4 R.D. 28 maggio 1931 n. 602, secondo il quale la difesa d'ufficio e' gratuita per gli imputati che si trovano nelle condizioni per le quali e' ammesso il gratuito patrocinio. Lo stato di poverta' dell'imputato non costituisce giusta causa per il rifiuto dell'incarico ai sensi dell'art. 131, secondo comma c.p.p. e percio', se il rifiuto si verifica, sono applicabili le sanzioni ivi previste. Il riferimento alla espressione "istituti" dell'art. 24, terzo comma Cost., non si richiama ad organismi superindividuali ma a complessi di norme regolatrici di determinati rapporti unitariamente considerati. Il gratuito patrocinio, anche nella disciplina attuale, e il complesso delle norme comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti sono compresi nella espressione "appositi istituti" del terzo comma, dell'articolo 24 Cost. Il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme fissato dal primo comma dell'art. 35 Cost., non esclude che in base alla legge possano essere imposte prestazioni gratuite per ragioni di interesse generale, in relazione a quanto disposto dall'art. 23 Cost. Nel caso dell'obbligo della difesa gratuita, la previsione di una saltuaria prestazione obbligatoria a difesa dei non abbienti non contrasta ne' con l'art. 35 Cost. ne' con il sistema dei principi che da esso si ricavano. Si tratta di un obbligo fondato sull'interesse pubblico di dare assistenza ai non abbienti e di assicurare, nella dialettica processuale, la collaborazione della difesa. La sua prestazione non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perche' la gratuita' e' limitata ai casi in cui non e' possibile ripetere gli onorari, sia perche' l'ufficio non altera la disciplina economica della professione in modo da impedire che sia tutelato il suo decoro. La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128 comma secondo e 131 comma secondo c.p.p. in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 35 comma primo cost., non e' fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte