Sentenza 118/1964 (ECLI:IT:COST:1964:118)
Massima numero 2270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/12/1964;  Decisione del  16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2271  2272  2273  2274


Titolo
SENT. 118/64 A. PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - FONDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano con il principio di uguaglianza. Infatti, posto che quest'ultimo non puo' considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente dagli altri un caso che, rispetto a questi ultimi, presenti profili che giustifichino la disparita', la regola del foro dello Stato - per quanto sia in grado di elevare il costo del processo per le altre parti - ha una giustificazione sufficientemente adeguata, nell'esigenza di concentrare a vantaggio della collettivita', e in vista di un minor costo e di un migliore svolgimento del servizio, sia gli uffici della Avvocatura dello Stato, sia i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, si' da dare impulso alla specializzazione di queste. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte