Sentenza 118/1964 (ECLI:IT:COST:1964:118)
Massima numero 2271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/12/1964;  Decisione del  16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2270  2272  2273  2274


Titolo
SENT. 118/64 B. PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano col diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., ne' in modo diretto, ne' indirettamente. Infatti, in primo luogo, il maggior costo del giudizio non puo' esser considerato tale da sconsigliare chi in mancanza della regola del foro dello Stato la avrebbe esercitata, la difesa in giudizio delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo esso ha un'adeguata giustificazione in ragioni di interesse generale. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte