Sentenza 118/1964 (ECLI:IT:COST:1964:118)
Massima numero 2273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
16/12/1964; Decisione del
16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/64 D. PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/64 D. PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non violano i principi dello Stato di diritto: infatti il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in giudizio civile e non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo ma risponde ad esigenze razionali senza pregiudicare diritti dei cittadini.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non violano i principi dello Stato di diritto: infatti il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in giudizio civile e non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo ma risponde ad esigenze razionali senza pregiudicare diritti dei cittadini.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte