Sentenza 118/1964 (ECLI:IT:COST:1964:118)
Massima numero 2273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/12/1964;  Decisione del  16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2270  2271  2272  2274


Titolo
SENT. 118/64 D. PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non violano i principi dello Stato di diritto: infatti il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in giudizio civile e non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo ma risponde ad esigenze razionali senza pregiudicare diritti dei cittadini.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte