Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinati al servizio di emergenza e urgenza territoriale 118 - Accessibilità anche al personale medico privo dell'attestato di formazione in medicina generale - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018, che consente al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie regionali e con un'anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo dell'attestato di formazione in medicina generale, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale. La norma impugnata dal Governo, sebbene si presti ad incidere su una pluralità di materie, va ascritta, per la sua stretta inerenza con l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, con prevalenza a quella della "tutela della salute", in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi. In tale prospettiva, l'art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999 - in base al quale per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale - viene in rilievo quale principio fondamentale della legislazione statale in materia, considerata l'importanza che la formazione del medico assume ai fini dello svolgimento delle relative funzioni. Non rileva, in contrario, la considerazione che la norma regionale impugnata prevede graduatorie per i medici privi dell'attestato di formazione in medicina generale distinte da quelle riservate ai medici in possesso del detto attestato.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nelle ipotesi di "concorrenza di competenze", l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione impugnata deve essere effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 287 del 2016, n. 175 del 2016 e n. 50 del 2005).