Sentenza 119/1964 (ECLI:IT:COST:1964:119)
Massima numero 2275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  16/12/1964;  Decisione del  16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 119/64. LAVORO - COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI - INA/CASA - LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, ART. 5 - OBBLIGO PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DI VERSARE SOMME DA IMPIEGARSI A TAL FINE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 23 E 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra legge e contenente un piano per la costruzione di case per lavoratori, rispettava pienamente la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione. La legge disponeva, infatti, che le somme necessarie ad attuare il piano si dovevano raccogliere sotto forma di contributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e su prestatori d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, commercio ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicava, inoltre, le persone e gli enti soggetti all'obbligo, la misura precisa del contributo, le principali modalita' e il tempo d'esazione e l'istituto preposto alla gestione dei fondi. La norma di cui all'art. 5 della legge cit., non violava l'art. 42 della Costituzione, poiche' la prestazione imposta dalla legge non era ne' arbitraria o irragionevole ne' una specie di espropriazione senza indennizzo. L'obbligo del contributo previsto dal citato art. 5 non trovava la sua causa e la sua giustificazione in un corrispettivo diretto e concreto di assicurare a chi versa tale contributo, ma aveva una propria giustificazione in quei benefici ai quali attingevano soprattutto certe categorie di soggetti (maggiori occasioni di lavoro per i prestatori d'opera; possibilita' di conseguire un alloggio per tutti i lavoratori che versavano il contributo, compresi i proprietari di casa se ne avessero perduta la proprieta' o si fossero trasferiti in altra sede).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte