Ordinanza 120/1964 (ECLI:IT:COST:1964:120)
Massima numero 2276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
16/12/1964; Decisione del
16/12/1964
Deposito del 22/12/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 120/64. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI REDDITI ASSOGGETTATI ALLA IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 120/64. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI REDDITI ASSOGGETTATI ALLA IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice a quo quando nell'ordinanza di rimessione manca del tutto l'esame sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione del giudizio principale.
La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice a quo quando nell'ordinanza di rimessione manca del tutto l'esame sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte