Sentenza 1/1965 (ECLI:IT:COST:1965:1)
Massima numero 2277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/01/1965;  Decisione del  22/01/1965
Deposito del 28/01/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2278  2279  2280


Titolo
SENT. 1/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE SUL MERITO DELLO STESSO.

Testo
Non compete alla Corte costituzionale sindacare il merito del giudizio di rilevanza formulato nell'ordinanza di rinvio. (Nella specie la rilevanza era stata ritenuta nel presupposto dell'applicabilita' dell'art. 112 della legge consolare di cui al R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 e la Corte ha escluso la propria competenza relativamente all'accertamento della fondatezza di tale presupposto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23