Sentenza 1/1965 (ECLI:IT:COST:1965:1)
Massima numero 2277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
22/01/1965; Decisione del
22/01/1965
Deposito del 28/01/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE SUL MERITO DELLO STESSO.
SENT. 1/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE SUL MERITO DELLO STESSO.
Testo
Non compete alla Corte costituzionale sindacare il merito del giudizio di rilevanza formulato nell'ordinanza di rinvio. (Nella specie la rilevanza era stata ritenuta nel presupposto dell'applicabilita' dell'art. 112 della legge consolare di cui al R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 e la Corte ha escluso la propria competenza relativamente all'accertamento della fondatezza di tale presupposto).
Non compete alla Corte costituzionale sindacare il merito del giudizio di rilevanza formulato nell'ordinanza di rinvio. (Nella specie la rilevanza era stata ritenuta nel presupposto dell'applicabilita' dell'art. 112 della legge consolare di cui al R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 e la Corte ha escluso la propria competenza relativamente all'accertamento della fondatezza di tale presupposto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23