Sentenza 1/1965 (ECLI:IT:COST:1965:1)
Massima numero 2278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/01/1965;  Decisione del  22/01/1965
Deposito del 28/01/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2277  2279  2280


Titolo
SENT. 1/65 B. COSTITUZIONE E LEEGI COSTITUZIONALI - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - GIUDICE NATURALE - PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - NOZIONE E CARATTERI.

Testo
Il principio della precostituzione del giudice, sancito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di singole controversie ed anche allorche' la legge preveda la possibilita' di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purche' anch'esso precostituito, quando tali spostamenti siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali come quello dell'indipendenza ed imparzialita' del giudice o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause connesse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte