Sentenza 1/1965 (ECLI:IT:COST:1965:1)
Massima numero 2280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/01/1965;  Decisione del  22/01/1965
Deposito del 28/01/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2277  2278  2279


Titolo
NAVI E NAVIGAZIONE - REATI - CONTRAVVENZIONI - COMMESSE ALL'ESTERO - GIUDICE COMPETENTE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA LEGATO AD EVENIENZE DI FATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel sistema del diritto della navigazione, quale emerge dagli artt. 1238 e 1240 Codice della navigazione e dagli artt. 111 e 112 legge consolare (R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804), la competenza a giudicare in primo grado delle contravvenzioni da esso previste e' attribuita a giudici precostituiti con leggi che ne fissano la composizione e ne determinano i poteri in considerazione del verificarsi di eventi bene specificati, in evidente connessione con le particolarita' delle situazioni inerenti alla mobilita' dei natanti su cui i reati sono commessi, o cui appartengono i responsabili , nonche' in aderenza a principi, come quello dell'art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira l'attribuzione del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso reato, oppure l'altro che richiede la maggiore possibile immediatezza nella raccolta delle prove e di tutti gli altri elementi di giudizio nonche' nella persecuzione del colpevole, tenuto presente allorche' si e' fatto ricorso al comandante del porto di primo approdo. La circostanza che tali spostamenti di competenza vengono determinati da accadimenti casuali comprova come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento discrezionale da parte di pubbliche autorita'. E, quanto alla eventualita' che deroghe alla competenza del giudice possano dipendere da un intenzionale comportamento del prevenuto, a parte il rilievo che, se cosi' fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione dell'art. 25 della Costituzione, una volta ritenuto che la garanzia dal medesimo disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa, non dubbia conoscenza dell'organo cui spetta giudicarlo, bisogna tenere presente che simile possibile influenza, in pratica difficilmente esercitabile, ha comunque esclusivamente il valore, allo stesso modo che, nelle ipotesi analoghe, riscontrabili negli artt. 39, 41, 44 del Codice di procedura penale, di una circostanza di fatto presa in considerazione quale mezzo indiretto per rendere piu' facile e piu' immediata l'individuazione del giudice competente, sempre pero' effettuabile secondo criteri fissati preventivamente dalla legge. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1240, comma 3x, Codice navigazione, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte