Sentenza 2/1965 (ECLI:IT:COST:1965:2)
Massima numero 2281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  22/01/1965;  Decisione del  22/01/1965
Deposito del 28/01/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 2/65. REGIONE SICILIANA - TRIBUTI LOCALI - ESENZIONE IMPOSTA CONSUMO MATERIALI COSTRUZIONE - LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1961, N. 22 CONTENENTE PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE STABILITE CON LA LEGGE REGIONALE SICILIANA 18 OTTOBRE 1954, N. 37 - CONTRASTO CON ARTT. 36, 17 E 15 STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22, prorogando al 31 dicembre 1965 le agevolazioni tributarie previste dalla precedente legge 18 ottobre 1954, n. 37, ha concesso per altri quattro anni l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni edilizie, senza tener conto delle modificazioni apportate al regime tributario delle nuove costruzioni dalla legge statale 2 febbraio 1960, n. 35, la quale, all'art. 5, ripristinando l'imposta di consumo e limitandosi a concedere, per il periodo al quale si riferisce la legge regionale, delle semplici riduzioni dell'ammontare del tributo, si e' ispirata alla necessita' di ritornare, sia pure gradualmente, alla normalita' del regime fiscale per gli edifici di nuova costruzione. La legge regionale siciliana e', pertanto, costituzionalmente illegittima 'in parte qua' sia in riferimento agli artt. 36 e 17 dello Statuto perche' ha concesso una esenzione non piu' corrispondente ai principi ai quali si ispira la legislazione nazionale, ne' a un tipo di esenzione esistente nella legislazione stessa, sia in riferimento all'art. 15 dello Statuto in quanto la Regione, sottraendo i cespiti dell'imposta di consumo ai Comuni, ha violato l'ampia autonomia finanziaria riconosciuta a tali enti dallo Statuto, facendo, peraltro, gravare il danno arrecato alla finanza locale, non a carico del proprio bilancio, bensi' su quello dello Stato, al quale spetta di provvedere alla integrazione dei bilanci deficitari dei comuni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte