Sentenza 4/1965 (ECLI:IT:COST:1965:4)
Massima numero 2284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/02/1965;  Decisione del  04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 4/65. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICVI DIPENDENTI - PREFETTO E SINDACO - GARANZIA AMMINISTRATIVA - TESTI UNICI LEGGI COM. E PROV. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 158, E 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 22 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 28, 102, 103 E 112 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 158 del T.U. legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che accordano ai prefetti, a chi ne fa le veci e ai sindaci la c.d. garanzia amministrativa, sono costituzionalmente illegittimi perche' e' in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione la legge che, della responsabilita' quivi regolata, adottasse una disciplina tale da comportarne una esclusione piu' o meno manifesta. Ora, il subordinare ad una autorizzazione amministrativa l'attuazione di quella responsabilita' e' renderne possibile l'esonero discrezionale, perche' discrezionalmente deve in tal caso esserne consentito l'esperimento; il che segnatamente non e' permesso prescrivere in materia penale, essendo eccezionalmente dettati, e da norme costituzionali, i casi di deroga al principio dell'obbligatorieta' dell'azione del P.M.. Ne' viene meno la detta discrezionalita' ove, come nel caso del prefetto e del sindaco, la legge ordinaria disponga che l'autorizzazione deve essere accordata previo parere del Consiglio di Stato: questo organo supremo, nell'esprimere il suo avviso, non esplica una attivita' vincolata. Ed ove si osservi che, quando non si ritenesse di seguire tale avviso, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, s'intende meglio come il procedimento di autorizzazione risulti inquadrato in un sistema suscettibile di provocare la insindacabile liberazione da quella responsabilita'. Cio' a parte il fatto che le norme predette, nella sostanza, attribuiscono all'autorita' amministrativa il potere di sottrarre a quella giurisdizionale, mediante il diniego dell'autorizzazione, il giudizio sulla responsabilita' del funzionario o del dipendente e quindi ex art. 28, secondo comma, della Costituzione, anche sulla sua responsabilita'; un giudizio cioe' al quale la stessa Amministrazione e' interessata e che, per il suo oggetto e per la sua natura, implica esercizio di giurisdizione, quindi di funzione del tutto estranea alla sfera amministrativa (artt. 102 e 103 della Costituzione). Le stesse disposizioni, inoltre, appaiono irrazionalmente distintive, atteso che altri funzionari amministrativi svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti al prefetto e al sindaco, ugualmente implicativi di estesi poteri discrezionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte