Sentenza 6/1965 (ECLI:IT:COST:1965:6)
Massima numero 2287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/02/1965;  Decisione del  04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 6/65. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE E PRODOTTI AGRARI - PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLE ANALISI - NATURA - ONERE DEL PREVENTIVO DEPOSITO DI UNA SOMMA NELLE CASSE ERARIALI PER L'IMPUGNATIVA DELLE ANALISI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Le disposizioni contenute nell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, successivamente modificate e sostituite dall'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, le quali, nel regolare il procedimento di revisione delle analisi in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, pongono a carico del denunciato che intenda impugnare il risultato delle analisi, l'onere di effettuare nelle casse erariali un preventivo deposito di lire 10.000 per ciascun campione da sottoporre a revisione, non violano i principi costituzionali che garantiscono la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il loro diritto di agire e difendersi in giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a., sanciti rispettivamente dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il procedimento di revisione delle analisi, infatti, opera in un momento preliminare al processo penale e consiste in un accertamento tecnico eseguito in sede amministrativa il cui fine e' quello di confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato dell'analisi di revisione sia sfavorevole o non all'interessato. L'onere del preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e determinato in misura da rendere possibile l'adempimento, trova adeguata giustificazione in ragioni di pubblico interesse quali quelle di prevenire domande di revisione prive di fondamento, meramente avventate e defatigatorie. Anche a coloro che per qualsiasi motivo non si siano potuti giovare del rimedio della revisione, e' comunque pienamente assicurata la tutela giurisdizionale in quanto l'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 consente al giudice di sottoporre a perizia i risultati delle analisi, e per tale mezzo di difesa nessuna somma dovra' essere anticipata dall'imputato essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la prima analisi sia confermata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte