Sentenza 7/1965 (ECLI:IT:COST:1965:7)
Massima numero 2288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/02/1965; Decisione del
04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2289
Titolo
SENT. 7/65 A. RESPONSABILITA' PENALE - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - FINALITA' - NON VIOLA L'ART. 25, 2^ COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 7/65 A. RESPONSABILITA' PENALE - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - FINALITA' - NON VIOLA L'ART. 25, 2^ COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) in riferimento agli artt. 25, 2x comma, e 3 della Costituzione. L'art. 323 cod. pen. corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato e, contemporaneamente, da' sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilita' di arbitrarie applicazioni della legge penale. Infatti il reato consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio che si concreti in un atto o in un comportamento illegittimo posto in essere con dolo. Non e' rilevante che per determinare in concreto la esistenza del reato sia necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute in leggi penali.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) in riferimento agli artt. 25, 2x comma, e 3 della Costituzione. L'art. 323 cod. pen. corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato e, contemporaneamente, da' sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilita' di arbitrarie applicazioni della legge penale. Infatti il reato consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio che si concreti in un atto o in un comportamento illegittimo posto in essere con dolo. Non e' rilevante che per determinare in concreto la esistenza del reato sia necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute in leggi penali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte