Sentenza 8/1965 (ECLI:IT:COST:1965:8)
Massima numero 2291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  04/02/1965;  Decisione del  04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2290


Titolo
SENT. 8/65 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - MAGAZZINI DI VENDITA A PREZZO UNICO - DIFFERENZA DAGLI ALTRI SPACCI DI VENDITA.

Testo
Dalle disposizioni emanate dallo Stato nei riguardi delle aziende commerciali risulta nel modo piu' chiaro che il legislatore ha considerato la materia dei magazzini a prezzo unico come nettamente distinta da quella degli altri spacci di vendita; e cio' per una serie di considerazioni, quali la cospicua entita' dei capitali investiti, l'osservanza rigorosa dei prezzi fissi, il numero dei dipendenti, l'ampiezza delle zone in cui tali aziende operano, le ripercussioni della loro apertura e del loro esercizio anche oltre i limiti dei rioni e persino delle citta' ove hanno sede, e l'attrazione che esse possono esercitare in talune categorie di acquirenti, modificando i termini ordinari delle situazioni di concorrenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte