Sentenza 9/1965 (ECLI:IT:COST:1965:9)
Massima numero 2292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  04/02/1965;  Decisione del  04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2293  2294  2295  2296


Titolo
SENT. 9/65 A. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - DIVIETO DI PUBBLICA PROPAGANDA E DI PUBBLICO INCITAMENTO - OGGETTO DELLA NORMA - TUTELA DEL BUON COSTUME - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 553 c.p. e 112 t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21 della Costituzione in quanto tali norme debbono essere interpretate nel senso che il divieto in esse previsto e' rivolto a manifestazioni di pensiero, scritti o disegni che, per il modo in cui sono effettuati, offendono il buon costume.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte