Sentenza 9/1965 (ECLI:IT:COST:1965:9)
Massima numero 2293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  04/02/1965;  Decisione del  04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2292  2294  2295  2296


Titolo
SENT. 9/65 B. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - DIVIETO - INTERPRETAZIONE - TUTELA IL BUON COSTUME - NON SI LIMITA A VIETARE LA GENERICA PROPAGANDA ANTICONCEZIONALE, NE' LIMITA LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO SCIENTIFICO.

Testo
L'art. 553 c.p. non vieta la propaganda che genericamente tenda a convincere dell'utilita' di limitare le nascite ne' comprime la liberta' di manifestazione del pensiero scientifico, che trova nell'art. 33, comma primo, Cost. una tutela rafforzata. Esso pertanto non limita ogni pubblica discussione sulla materia della limitazione delle nascite.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 1

Altri parametri e norme interposte