Sentenza 9/1965 (ECLI:IT:COST:1965:9)
Massima numero 2294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/02/1965; Decisione del
04/02/1965
Deposito del 19/02/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/65 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' RIFERITO ALLA LORO STRUTTURA OBBIETTIVA - IRRILEVANZA DEL FINE O DELL'OCCASIONE CHE LE FECE APPROVARE.
SENT. 9/65 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' RIFERITO ALLA LORO STRUTTURA OBBIETTIVA - IRRILEVANZA DEL FINE O DELL'OCCASIONE CHE LE FECE APPROVARE.
Testo
La legittimita' o illegittimita' di una norma - in un sistema giuridico che si estende nel tempo al di qua e al di la' della promulgazione della Carta costituzionale che l'ha profondamente modificato e rigidamente condizionato, ma non posto nel nulla - dipende non gia' dal fine o dall'occasione che la fece nascere, ma dalla sua obiettiva conformita' o difformita' dalla legge fondamentale dello Stato. Ciascuna norma di legge ordinaria deve essere esaminata nella sua propria struttura obiettiva e in questi termini confrontata con il precetto costituzionale che da essa si assume violato.
La legittimita' o illegittimita' di una norma - in un sistema giuridico che si estende nel tempo al di qua e al di la' della promulgazione della Carta costituzionale che l'ha profondamente modificato e rigidamente condizionato, ma non posto nel nulla - dipende non gia' dal fine o dall'occasione che la fece nascere, ma dalla sua obiettiva conformita' o difformita' dalla legge fondamentale dello Stato. Ciascuna norma di legge ordinaria deve essere esaminata nella sua propria struttura obiettiva e in questi termini confrontata con il precetto costituzionale che da essa si assume violato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte