Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Procedure negoziate sotto soglia regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo - Possibile antecedenza dell'esame delle offerte economiche rispetto alla verifica della documentazione amministrativa - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Ius superveniens non satisfattivo - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, che, rispettivamente, introducono e modificano l'art. 35-ter della legge reg. Toscana n. 38 del 2007, disciplinante la inversione procedimentale dell'esame delle offerte economiche rispetto alla verifica della documentazione amministrativa nelle procedure negoziate sotto soglia regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Le norme regionali impugnate dal Governo risultano difformi dalla disciplina del cod. dei contratti pubblici - sia nella versione originaria, che in quella parzialmente modificata con gli interventi recati dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito - il cui art. 133, comma 8, prevede la facoltà di inversione solo nei settori speciali e per le procedure aperte (e a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto). Il dato testuale è perciò chiaro nel riferire l'inversione esclusivamente alle procedure aperte, mentre è inequivocabile l'intenzione di escluderla per quelle negoziate. La scelta di consentire o meno l'inversione procedimentale implica un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure, bilanciamento che non può che essere affidato al legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, quale garanzia di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici (prima contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 ed oggi nel d.lgs. n. 50 del 2016) regolanti le procedure di gara, comprese quelle relative ai contratti sotto soglia, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, poiché la distinzione tra contratti sotto e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell'identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza; le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono pertanto dettare una disciplina da esse difforme. (Precedenti citati: sentenze 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n.184 del 2011, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 411 del 2008, n. 322 del 2008 e n. 401 del 2007).
Per costante giurisprudenza costituzionale, alla tutela della concorrenza deve essere ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, in quanto quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2014, n. 259 del 2013, n. 46 del 2013, n. 28 del 2013, n. 339 del 2011, n. 283 del 2009, n. 322 del 2008, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007).