Sentenza 12/1965 (ECLI:IT:COST:1965:12)
Massima numero 2299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  04/03/1965;  Decisione del  04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2300  2301  2302


Titolo
SENT. 12/65 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE - MANCATA ENUNCIAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI ESSO PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE.

Testo
L'art. 3, primo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393 (che conferisce al Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare e per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulla strada, fuori dei centri abitati) per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata motivazione e pubblicita' ai provvedimenti amministrativi, non puo' ritenersi in contrasto con principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema costituzionale, giacche' detto obbligo, sulla base di principi ormai saldamente acquisiti, sussiste ugualmente anche nel silenzio della legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte