Sentenza 12/1965 (ECLI:IT:COST:1965:12)
Massima numero 2300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
04/03/1965; Decisione del
04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/65 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE - MANCATA ENUNCIAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI ESSO PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE - NON VIOLA GLI ARTT. 24 E 25, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 12/65 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE - MANCATA ENUNCIAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI ESSO PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE - NON VIOLA GLI ARTT. 24 E 25, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di motivazione delle ordinanze prefettizie, non e' in contrasto con il diritto di difesa del cittadino garantito dall'art. 24 della Costituzione poiche', dovendo l'ordinanza essere esibita al giudice e dovendo questi previamente accertarne la legittimita', l'interessato avra' la possibilita' di far valere in giudizio le ragioni del proprio comportamento, onde se l'ordinanza risultera' priva di motivazione o insufficientemente motivata il giudice dovra' pronunciare la sua disapplicazione. Non viola inoltre l'art. 25 della Costituzione, giacche' in sede di giudizio l'autorita' dovra' fornire la prova di aver dato adeguata conoscenza dell'ordinanza. Sara' poi il giudice a valutare detta prova per stabilire se l'atto era operante, tenendo presente che l'ordinanza non fa parte del precetto penale e che, essendo atto amministrativo, ad essa non possono applicarsi i principi che valgono per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge penale.
L'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di motivazione delle ordinanze prefettizie, non e' in contrasto con il diritto di difesa del cittadino garantito dall'art. 24 della Costituzione poiche', dovendo l'ordinanza essere esibita al giudice e dovendo questi previamente accertarne la legittimita', l'interessato avra' la possibilita' di far valere in giudizio le ragioni del proprio comportamento, onde se l'ordinanza risultera' priva di motivazione o insufficientemente motivata il giudice dovra' pronunciare la sua disapplicazione. Non viola inoltre l'art. 25 della Costituzione, giacche' in sede di giudizio l'autorita' dovra' fornire la prova di aver dato adeguata conoscenza dell'ordinanza. Sara' poi il giudice a valutare detta prova per stabilire se l'atto era operante, tenendo presente che l'ordinanza non fa parte del precetto penale e che, essendo atto amministrativo, ad essa non possono applicarsi i principi che valgono per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte