Sentenza 12/1965 (ECLI:IT:COST:1965:12)
Massima numero 2301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  04/03/1965;  Decisione del  04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2299  2300  2302


Titolo
SENT. 12/65 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE SOPRA UNA STRADA PUBBLICA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 16 COST. - MANCATA INDICAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - EVENTUALI ABUSI NELL'ESERCIZIO DEL POTERE - ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO E NON DELLA NORMA CHE HA CONFERITO IL POTERE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, non e' in contrasto con i principi di uguaglianza e con il diritto di liberta' di movimento garantiti dagli artt. 3 e 16 della Costituzione. I diritti garantiti dalle predette norme costituzionali potrebbero essere violati solo di riflesso, in applicazione della citata norma ordinaria, quando, prendendo a pretesto il raggiungimento di scopi riguardanti il buon uso della strada, l'ordinanza prefettizia tendesse a raggiungere scopi non previsti dalla norma, anzi contrastanti con essa o con altre norme di grado piu' elevato. In tal caso, tuttavia, l'illegittimita' che ne deriverebbe dovrebbe essere riferita non alla norma ordinaria che ha conferito il potere al Prefetto, bensi' all'atto amministrativo con cui quel potere, violando la norma, risulta in concreto esercitato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte