Sentenza 12/1965 (ECLI:IT:COST:1965:12)
Massima numero 2302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
04/03/1965; Decisione del
04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/65 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI LIMITARE CON ORDINANZA IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE SOPRA UNA STRADA PUBBLICA - OBBLIGO, PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE, DI DARE PUBBLICITA' ALL'ATTO LIMITATIVO - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 12/65 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI LIMITARE CON ORDINANZA IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE SOPRA UNA STRADA PUBBLICA - OBBLIGO, PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE, DI DARE PUBBLICITA' ALL'ATTO LIMITATIVO - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3, primo comma, del vigente Codice della strada, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata pubblicita' ai provvedimenti prefettizi, non e' in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) col diritto di liberta' di movimento (art. 16 Cost.) e col diritto di difesa dei cittadini nei procedimenti giurisdizionali (art. 24 Cost.) giacche' l'obbligo di adoperare tutti i mezzi affinche' gli utenti della strada siano posti in condizioni di conoscere le disposizioni che sono chiamati a rispettare vale anche nel silenzio della legge. Onde sara' compito del giudice accertare se l'ordinanza, perche' possa produrre i suoi effetti, sia stata regolarmente e adeguatamente portata a conoscenza del pubblico.
L'art. 3, primo comma, del vigente Codice della strada, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata pubblicita' ai provvedimenti prefettizi, non e' in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) col diritto di liberta' di movimento (art. 16 Cost.) e col diritto di difesa dei cittadini nei procedimenti giurisdizionali (art. 24 Cost.) giacche' l'obbligo di adoperare tutti i mezzi affinche' gli utenti della strada siano posti in condizioni di conoscere le disposizioni che sono chiamati a rispettare vale anche nel silenzio della legge. Onde sara' compito del giudice accertare se l'ordinanza, perche' possa produrre i suoi effetti, sia stata regolarmente e adeguatamente portata a conoscenza del pubblico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte