Sentenza 13/1965 (ECLI:IT:COST:1965:13)
Massima numero 2303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1965; Decisione del
04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 13/65. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - ASSOLUTO DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 13/65. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - ASSOLUTO DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il giudizio di rilevanza manca del tutto quando la ordinanza di rinvio non contenga alcuna indicazione delle ragioni per le quali il giudizio di merito non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, concernente l'arresto facoltativo in flagranza, sollevata dopo la concessione della liberta' provvisoria all'imputato arrestato in flagranza.
Il giudizio di rilevanza manca del tutto quando la ordinanza di rinvio non contenga alcuna indicazione delle ragioni per le quali il giudizio di merito non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, concernente l'arresto facoltativo in flagranza, sollevata dopo la concessione della liberta' provvisoria all'imputato arrestato in flagranza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23