Sentenza 14/1965 (ECLI:IT:COST:1965:14)
Massima numero 2304
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/03/1965; Decisione del
04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/65 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - OGGETTO - ATTO REGIONALE POSTO IN ESSERE IN VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO COSTITUZIONALE - CONFIGURABILITA' COME VIZIO DI INCOMPETENZA - COINCIDENZA FRA VIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E VIZI DI INCOMPETENZA NEI GIUDIZI IN VIA PRINCIPALE E PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
SENT. 14/65 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - OGGETTO - ATTO REGIONALE POSTO IN ESSERE IN VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO COSTITUZIONALE - CONFIGURABILITA' COME VIZIO DI INCOMPETENZA - COINCIDENZA FRA VIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E VIZI DI INCOMPETENZA NEI GIUDIZI IN VIA PRINCIPALE E PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
Testo
Secondo i principi che, gia' affermati dalla Corte per i giudizi in via principale sulla costituzionalita' di leggi regionali, vanno ritenuti validi anche per i conflitti di attribuzione, si ha eccesso dai limiti della competenza della Regione, eppercio' stesso - data la posizione delle Regioni rispetto allo Stato - invasione della competenza spettante allo Stato nella sua unita' organica, a tutela dell'ordinamento costituzionale, con conseguente proponibilita' del conflitto di attribuzione da parte dello Stato stesso, non solo quando la Regione provveda fuori delle materie statuariamente attribuitele, ma anche allorche' la Regione emani atti che siano comunque in contrasto con la Costituzione. - S. nn. 30/1959; 50/1959.
Secondo i principi che, gia' affermati dalla Corte per i giudizi in via principale sulla costituzionalita' di leggi regionali, vanno ritenuti validi anche per i conflitti di attribuzione, si ha eccesso dai limiti della competenza della Regione, eppercio' stesso - data la posizione delle Regioni rispetto allo Stato - invasione della competenza spettante allo Stato nella sua unita' organica, a tutela dell'ordinamento costituzionale, con conseguente proponibilita' del conflitto di attribuzione da parte dello Stato stesso, non solo quando la Regione provveda fuori delle materie statuariamente attribuitele, ma anche allorche' la Regione emani atti che siano comunque in contrasto con la Costituzione. - S. nn. 30/1959; 50/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 18
Altri parametri e norme interposte