Sentenza 14/1965 (ECLI:IT:COST:1965:14)
Massima numero 2306
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/03/1965; Decisione del
04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/65 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, ART. 23, SECONDO COMMA - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI - MINORANZA ETNICA SLOVENA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA NORMA.
SENT. 14/65 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, ART. 23, SECONDO COMMA - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI - MINORANZA ETNICA SLOVENA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA NORMA.
Testo
Come la Corte ha piu' volte ribadito, spetta unicamente allo Stato dettare norme sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche. Tale potere, in difetto di espresse statuizioni costituzionali, non puo' essere esercitato dalle Regioni. Lo Statuto F.V.G. non solo non conferisce alla Regione una competenza in siffatta materia, ma afferma (art. 3) il principio generale della parita' di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono. Eccede pertanto dalla competenza del consiglio della Regione F.V.G. l'art. 23 del suddetto Regolamento interno, nella parte in cui stabilisce che un gruppo consiliare - per la formazione del quale e' di regola chiesta la adesione di almeno tre consiglieri - puo' essere costituito da un solo consigliere, "se eletto in una lista della minoranza etnica slovena". - S. n. 32/1960.
Come la Corte ha piu' volte ribadito, spetta unicamente allo Stato dettare norme sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche. Tale potere, in difetto di espresse statuizioni costituzionali, non puo' essere esercitato dalle Regioni. Lo Statuto F.V.G. non solo non conferisce alla Regione una competenza in siffatta materia, ma afferma (art. 3) il principio generale della parita' di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono. Eccede pertanto dalla competenza del consiglio della Regione F.V.G. l'art. 23 del suddetto Regolamento interno, nella parte in cui stabilisce che un gruppo consiliare - per la formazione del quale e' di regola chiesta la adesione di almeno tre consiglieri - puo' essere costituito da un solo consigliere, "se eletto in una lista della minoranza etnica slovena". - S. n. 32/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
Altri parametri e norme interposte