Sentenza 14/1965 (ECLI:IT:COST:1965:14)
Massima numero 2307
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/03/1965; Decisione del
04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/65 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, ART. 10 - PERMANENZA IN CARICA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA USCENTE FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO - NON VIOLA L'ART. 14, PRIMO E QUARTO COMMA, DELLO STATUTO - COMPETENZA REGIONALE.
SENT. 14/65 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, ART. 10 - PERMANENZA IN CARICA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA USCENTE FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO - NON VIOLA L'ART. 14, PRIMO E QUARTO COMMA, DELLO STATUTO - COMPETENZA REGIONALE.
Testo
L'art. 10, terzo comma, del suddetto Regolamento interno, stabilisce che l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, scaduto il quadriennio fissato dall'art. 14 Statuto F.V.G. per la durata del consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di presidenza. Tale norma non riguarda la prerogativa dei poteri del consiglio regionale nell'intervallo fra la scadenza del quadriennio e la convocazione del nuovo consiglio, ma e' solo diretta a disciplinare, in tale intervallo, i servizi dell'assemblea, da espletarsi nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Pertanto l'art. 10, 3x comma reg., non ponendosi in contrasto con l'art. 14 dello St. spec., che non solo nel primo ma anche negli altri commi disciplina materia ben diversa, deve ritenersi dettato nell'ambito della potesta' regolamentare del consiglio regionale.
L'art. 10, terzo comma, del suddetto Regolamento interno, stabilisce che l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, scaduto il quadriennio fissato dall'art. 14 Statuto F.V.G. per la durata del consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di presidenza. Tale norma non riguarda la prerogativa dei poteri del consiglio regionale nell'intervallo fra la scadenza del quadriennio e la convocazione del nuovo consiglio, ma e' solo diretta a disciplinare, in tale intervallo, i servizi dell'assemblea, da espletarsi nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Pertanto l'art. 10, 3x comma reg., non ponendosi in contrasto con l'art. 14 dello St. spec., che non solo nel primo ma anche negli altri commi disciplina materia ben diversa, deve ritenersi dettato nell'ambito della potesta' regolamentare del consiglio regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 14
Altri parametri e norme interposte