Sentenza 14/1965 (ECLI:IT:COST:1965:14)
Massima numero 2307
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  04/03/1965;  Decisione del  04/03/1965
Deposito del 12/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2304  2305  2306  2308


Titolo
SENT. 14/65 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, ART. 10 - PERMANENZA IN CARICA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA USCENTE FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO - NON VIOLA L'ART. 14, PRIMO E QUARTO COMMA, DELLO STATUTO - COMPETENZA REGIONALE.

Testo
L'art. 10, terzo comma, del suddetto Regolamento interno, stabilisce che l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, scaduto il quadriennio fissato dall'art. 14 Statuto F.V.G. per la durata del consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di presidenza. Tale norma non riguarda la prerogativa dei poteri del consiglio regionale nell'intervallo fra la scadenza del quadriennio e la convocazione del nuovo consiglio, ma e' solo diretta a disciplinare, in tale intervallo, i servizi dell'assemblea, da espletarsi nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Pertanto l'art. 10, 3x comma reg., non ponendosi in contrasto con l'art. 14 dello St. spec., che non solo nel primo ma anche negli altri commi disciplina materia ben diversa, deve ritenersi dettato nell'ambito della potesta' regolamentare del consiglio regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 14

Altri parametri e norme interposte