Sentenza 15/1965 (ECLI:IT:COST:1965:15)
Massima numero 2309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/03/1965;  Decisione del  18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2310


Titolo
SENT. 15/65 A. REGIONE SICILIANA - ESENZIONI FISCALI IN MATERIA DI RIFORMA AGRARIA - ART. 47 LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1950, N. 104 - ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA - SUA ESTENSIONE AGLI ATTI ASSISTENZIALI PREVISTI ART. 45 STESSA LEGGE - AMMISSIBILITA'.

Testo
L'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950 n. 104 che, in materia di riforma agraria in Sicilia, prevede il beneficio dell'esenzione fiscale dall'imposta di registro ed ipotecaria per i trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e assegnazioni delle terre ai lavoratori, ha una formulazione letterale cosi' ampia da non giustificare l'interpretazione restrittiva che vorrebbe limitare detta esenzione soltanto agli atti specificamente indicati da tali norme. L'espressione da essa usata "ed in genere tutti gli atti e formalita'.... da compiersi in esecuzione della presente legge", lascia, infatti, ritenere che la stessa agevolazione tributaria sia da accordarsi anche agli atti tendenti ad assicurare assistenza tecnica, economica e creditizia ai coltivatori diretti, previsti dall'art. 45 della stessa legge, poiche' questi atti, posti in essere dall'E.R.A.S. in esecuzione della legge, rientrano negli scopi della riforma agraria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte