Sentenza 15/1965 (ECLI:IT:COST:1965:15)
Massima numero 2310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2309
Titolo
SENT. 15/65 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA VOLONTARIA - ESENZIONE FISCALE DA IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA IN MATERIA DI RIFORMA AGRARIA - DIFETTO DI SPECIFICITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DELL'ESENZIONE - INSUSSISTENZA - DIFETTO DEL CORRISPONDENTE TIPO DI ESENZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE ARTT. 14, 17 E 36 STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 15/65 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA VOLONTARIA - ESENZIONE FISCALE DA IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA IN MATERIA DI RIFORMA AGRARIA - DIFETTO DI SPECIFICITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DELL'ESENZIONE - INSUSSISTENZA - DIFETTO DEL CORRISPONDENTE TIPO DI ESENZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE ARTT. 14, 17 E 36 STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sono fondate le due censure di illegittimita' mosse all'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente al difetto di specificita' dell'agevolazione tributaria che si assume di carattere obbiettivo invocabile da chiunque in riferimento ad una serie di atti indicati con assoluta genericita'; la seconda che denuncia la mancanza nella legislazione nazionale in materia di un tipo di esenzione corrispondente a quello previsto dalla norma regionale. Il principio della specificita' delle norme contenenti esenzioni fiscali e' stato rispettato dal legislatore regionale perche' nella norma impugnata esistono elementi sufficienti che consentono la determinazione sia dei soggetti sia degli atti ai quali l'agevolazione puo' essere concessa. In materia di riforma agraria il legislatore nazionale concede agevolazioni tributarie non solo ad atti specificamente indicati quali quelli di trasferimento, permuta, assegnazioni ma anche ad atti individuati al lume del criterio del loro collegamento con le finalita' di riforma quali tutti gli atti e contratti compiuti ai fini della trasformazione fondiaria e della colonizzazione (v. artt. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 11, comma primo, della legge 31 ottobre 1947, n. 1629). La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge regionale 104/1950 in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto non e' fondata sia perche' il legislatore regionale si e' rifatto a corrispondenti principi esistenti nel sistema normativo nazionale, sia perche' l'agevolazione concessa trova riscontro in tipi di esenzione previsti dalle leggi statali nella medesima materia.
Non sono fondate le due censure di illegittimita' mosse all'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente al difetto di specificita' dell'agevolazione tributaria che si assume di carattere obbiettivo invocabile da chiunque in riferimento ad una serie di atti indicati con assoluta genericita'; la seconda che denuncia la mancanza nella legislazione nazionale in materia di un tipo di esenzione corrispondente a quello previsto dalla norma regionale. Il principio della specificita' delle norme contenenti esenzioni fiscali e' stato rispettato dal legislatore regionale perche' nella norma impugnata esistono elementi sufficienti che consentono la determinazione sia dei soggetti sia degli atti ai quali l'agevolazione puo' essere concessa. In materia di riforma agraria il legislatore nazionale concede agevolazioni tributarie non solo ad atti specificamente indicati quali quelli di trasferimento, permuta, assegnazioni ma anche ad atti individuati al lume del criterio del loro collegamento con le finalita' di riforma quali tutti gli atti e contratti compiuti ai fini della trasformazione fondiaria e della colonizzazione (v. artt. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 11, comma primo, della legge 31 ottobre 1947, n. 1629). La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge regionale 104/1950 in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto non e' fondata sia perche' il legislatore regionale si e' rifatto a corrispondenti principi esistenti nel sistema normativo nazionale, sia perche' l'agevolazione concessa trova riscontro in tipi di esenzione previsti dalle leggi statali nella medesima materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte